Novità dal 1° febbraio 2021 per l’Origine preferenziale con l’abolizione dei certificati d’origine previdimati.

Con Circolare n. 42/2020 del 28 ottobre scorso, le Dogane hanno disposto un’ulteriore proroga al 31.1.2021 del termine per la previdimazione (con timbro e firma delle Dogane sul certificato “in bianco”) dei certificati di circolazione EUR1, EUR-MED e A.TR. (con Circ. 21 del 16.7.2020 era stata disposta una proroga sino al 31.10.2020) vista l’ulteriore proroga al 31.1.2021 dello stato di emergenza sanitaria.  

Dal 1° febbraio 2021, quindi, i titolari di autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato non potranno più richiedere alle Dogane il rilascio di certificati EUR1, EUR-MED e A.TR. “in bianco”, già timbrati e firmati dall’Ufficio.

L’Agenzia ha sviluppato una procedura per la digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EUR-MED e A.TR. la quale, fruibile tramite il portale AIDA, consentendo di acquisire i dati utili alla compilazione dei certificati direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione nonché la stampa del certificato richiesto sui modelli tipografici previsti dalla normativa vigente, abbrevia i tempi di lavorazione e di conseguenza quelli di rilascio.

Detta procedura interviene esclusivamente sulle “modalità” di richiesta della certificazione e compilazione da parte dell’operatore economico, restando invariati i modelli ed i formulari attualmente previsti in materia di certificazione dell’origine delle merci nonchè le modalità - ordinaria o “previdimata” - di rilascio del certificato da parte dell’Ufficio delle Dogane.

La nuova procedura partirà in via sperimentale il prossimo 10 novembre (in via facoltativa) e sarà obbligatoria a partire dal 19 gennaio 2021.

La procedura digitalizzata consentirà di bypassare i limiti connessi agli spostamenti e supererà le possibili difformità tra i dati presenti nella dichiarazione di esportazione e quelli presenti sui certificati di origine.

A corollario di ciò si sottolinea l’opportunità, per gli scambi verso i Paesi con i quali l’UE ha sottoscritto accordi di libero scambio e convenzioni (Paesi “accordisti”), di richiedere l’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato per poter dichiarare l’origine preferenziale direttamente in fattura a prescindere dal valore della spedizione effettuata.

L’esportatore autorizzato è un soggetto che effettua frequenti spedizioni verso i Paesi “accordisti” e che offre alle autorità doganali garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti.

Le autorità doganali concedono lo status a seguito di un’istanza di autorizzazione e di verifiche sul rispetto dei requisiti in base all’art. 67 Reg. UE 2447/2015 il cui paragrafo 3 dispone che “Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse unicamente alle persone che soddisfano le condizioni enunciate nelle disposizioni in materia di origine contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione o in misure adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti di tali paesi o territori”.

Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un codice alfanumerico di autorizzazione doganale che deve essere riportato in fattura insieme alla dichiarazione di origine preferenziale.

L’audit per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato si focalizza su:

- effettuazione di esportazioni con cadenza regolare;

- prova del carattere originario dei prodotti;

- conoscenza delle regole di origine applicabili;

- disponibilità dei documenti giustificativi dell’origine;

Si sottolinea che alcuni Accordi di libero scambio (Corea del Sud e Singapore), prevedono esclusivamente la dichiarazione su fattura da parte di un esportatore autorizzato e non l’EUR1 come prova di origine preferenziale.

Per quanto riguarda Canada e Giappone, invece, l’EUR 1 è stato eliminato e sostituito dalla prova in fattura tramite il sistema R.EX. (dichiarazione sottoscritta da un esportatore registrato), previa compilazione dell’Allegato 22-06 bis del Reg. UE 2447/2015 a cui segue il rilascio da parte della Dogana del numero di iscrizione al REX.

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L’imposizione IVA nelle ipotesi di distacco di personale nell’interpretazione della Corte di Giustizia (causa C-94/19 del 11.3.2020).

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Il diritto al rimborso IVA del soggetto passivo residente in uno Stato membro UE diverso dall’Italia qui operante a mezzo rappresentante fiscale.