Regolarizzazione delle violazioni formali: le istruzioni operative

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile sul Quotidianopiu di Giuffrè.

Un commento al provvedimento del 30 gennaio 2023 n. 27629 con il quale l’Agenzia delle entrate ha indicato le modalità attuative per la definizione agevolata delle violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022, definibili mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Con il Provvedimento del 30 gennaio 2023 n. 27629, l'Agenzia chiarisce quali violazioni possono essere regolarizzate e quali sono escluse: in tal modo rientrano, ad esempio, tra le violazioni formali ammesse alla regolarizzazione, l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca, mentre sono escluse le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi all'1° gennaio 2023, nonché quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Ambito di applicazione

La regolarizzazione prevista dall'art. 1 c. 166-173 L. 197/2022, che ricalcano nel contenuto l'analoga regolarizzazione disposta con l'art. 9 c. 1-8 DL 119/2018 può avere ad oggetto esclusivamente quelle violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.

In tal modo sono escluse dalla regolarizzazione sia l'omessa presentazione delle ......

Indietro
Indietro

Triangolazione IVA intra UE e designazione del cessionario quale debitore IVA con la dicitura “inversione contabile”

Avanti
Avanti

Esterometro, prestazioni di servizi elettronici e acquisti in reverse charge