Escluso il rimborso accisa per servizi non connessi al trasporto di passeggeri.

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

Con sentenza resa nella causa C-391/22, la Corte UE ha escluso dalla nozione di “gasolio commerciale utilizzato come propellente” il carburante consumato da autobus, di proprietà di una società che esercita un’attività di trasporto di passeggeri sulla base di un contratto di servizio pubblico, in occasione di tragitti effettuati ai fini di riparazione, manutenzione o rifornimento di carburante di tali veicoli, da cui discende il diniego del rimborso dell’accisa relativa a tali consumi in quanto non rientranti nella nozione di “servizio accessorio” connesso a quello di trasporto di passeggeri.

Il carburante consumato in occasione di tragitti effettuati a fini di riparazione, manutenzione o rifornimento di carburante dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri non rientra nella nozione di gasolio commerciale utilizzato come propellente. Quindi, le accise non possono essere rimborsate.

I fatti di causa

La causa riguarda un'impresa stabilita in Ungheria che esercita un'attività di trasporto di passeggeri con autobus sulla base di un contratto di servizio pubblico, la quale nel corso del 2017 chiedeva all'amministrazione finanziaria di tale Paese il rimborso dell'accisa sul gasolio da essa utilizzato nell'ambito di tale attività.

L'erario ungherese, constatato che la società aveva fatto valere il suo al rimborso dell'accisa sia con riferimento al gasolio consumato per l'esercizio di tale attività di trasporto sia a quello consumato nel corso di tragitti connessi alla manutenzione nonché al rifornimento di carburante dei veicoli di cui trattasi, adottava una decisione con cui constatava l'illegittimità del rimborso effettuato relativo al gasolio utilizzato per i tragitti in discussione ed aumentava l'accisa sui prodotti energetici combustibili dovuta per il periodo in contestazione.

L'amministrazione fiscale evidenziava al giudice del rinvio che soltanto le prestazioni direttamente collegate ad un obbligo principale erano qualificabili come “servizi accessori”, tra cui rientravano, riguardo il trasporto di passeggeri, quelle prestazioni di servizi a titolo oneroso....

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