Art. 32 DL 124 2019. Imponibilità Iva delle lezioni di scuola guida solo per il futuro e salvezza del principio comunitario del legittimo affidamento
Con l’art. 32 del d.l. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) il Governo, nel sanare i “comportamenti difformi adottati dai contribuenti” sino all’entrata in vigore del medesimo (dal 1.1.2020), è intervenuto per modificare l’art. 10 comma 1 n. 20) del D.P.R. 633/1972 al fine di escludere dal novero delle prestazioni di insegnamento scolastico o universitario quelle relative alla guida automobilistica prestate dalla autoscuole ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli di categoria B e C1, ciò al fine di adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia europea n. 449/17 del 14.3.2019 che aveva escluso dall’esenzione le prestazioni in oggetto in quanto specialistiche e non rientranti in quel “sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie” proprio solo delle scuole ed università pubbliche o private.
L’intervento del legislatore risulta opportuno alla luce dell’improvvida soluzione offerta dalla Risoluzione n. 79 E 2019 del 2.9.2019 con la quale l’Agenzia, in risposta ad un interpello di una società esercente attività di scuola guida, stante la natura retroattiva del giudicato della Corte di Giustizia, aveva concluso per la debenza ex tunc dell’Iva, senza considerare la tutela del legittimo affidamento del contribuente riconosciuta nelle sentenze C-74/74, C-381/97, C-376/02 e da ultimo C-181/04 nelle quali la Corte aveva escluso il diritto dell’Ente pubblico di richiedere il pagamento dell’imposta “a posteriori” a fronte di un provvedimento esentativo che aveva ingenerato nel contribuente il “legittimo affidamento”.