Consentita la detrazione IVA anche se la fattura è ricevuta nell’anno successivo
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Con sentenza resa in T-689/24, il Tribunale UE ha affermato che la direttiva IVA ed i principi di neutralità dell’IVA, nonché di effettività e di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che vieta al soggetto passivo di esercitare la detrazione dell’IVA, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la corrispondente fattura, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della successiva dichiarazione fiscale.
La detrazione deve quindi essere consentita nel periodo in cui è sorto il diritto nonostante la fattura sia ricevuta nell’anno successivo, purché il soggetto passivo sia in possesso di una fattura regolare al momento della presentazione della successiva dichiarazione…..