Esclusione dell’esenzione IVA nelle cessioni di piattaforme di perforazione offshore e nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”. Corte di Giustizia, sentenza C‑291/18.

Con la sentenza in commento (C‑291/18) la Corte è tornata ad occuparsi dell’applicazione delle esenzioni previste dalla Direttiva IVA, confermando il condivisibile orientamento restrittivo in materia.

Oggetto della controversia erano le fatture di vendita in esenzione da IVA ex art. 148 lettera c) della Direttiva, emesse da una società rumena ad una società maltese, per la cessione di tre piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici.

Le cessioni esenti ex art 148 lettera c) della Direttiva IVA sono subordinate alla condizione che esse abbiano per oggetto navi adibite alla navigazione in alto mare e che assicurino un trasporto a pagamento di passeggeri o l’esercizio di un’attività commerciale, industriale o della pesca, ai sensi dell’articolo 148, lettera a).

Di talché, osserva la Corte, stante un obbligo di interpretazione restrittiva della norme esentative dell’imposta, in uno ai propri precedenti (Elmeka C‑183/04, Commissione/Francia, C‑197/12) in tema di “navi adibite alla navigazione in alto mare”, occorre interpretare la norma in oggetto tenendo conto, in assenza di definizione di tale espressione o delle parole che la compongono, della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, con la conseguenza che l’espressione “navi adibite alla navigazione” di cui all’articolo 148 lettera a), implica necessariamente che le opere galleggianti in oggetto siano utilizzate per navigare.

Orbene, un’opera galleggiante può essere qualificata come “nave adibita alla navigazione in alto mare” solo qualora è utilizzata, quanto meno principalmente o in maniera preponderante, per muoversi nello spazio marittimo.

Dall’analisi della documentazione offerta è risultato che, tenuto conto delle caratteristiche delle piattaforme di perforazione, quelle non fossero tali da essere utilizzate principalmente ai fini della navigazione.

Da quanto premesso la Corte ha correttamente concluso nel senso che l’espressione “navi adibite alla navigazione in alto mare” non si applica alla cessione di opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici del tipo di cui al procedimento principale, le quali sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare.

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