Escluso rimborso IVA alla società non residente a fronte di operazioni attive in Italia

IVA

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Con ordinanza n. 164/2025, la Cassazione ha escluso la spettanza del diritto al rimborso dell’IVA in capo ad una società UE non residente in Italia che aveva effettuato operazioni attive, in contrasto con l’art. 3, lett. b), della Dir. 2008/9.

I fatti di causa

La società contribuente effettuava degli acquisti, territorialmente rilevanti in Italia, da un soggetto italiano di beni (lubrificanti marini), ai sensi dell'art. 7 bis del DPR 633/72, in seguito rivenduti sul territorio italiano sia a operatori economici extra UE non residenti (integrando una cessione all'esportazione ex art. 8, c. 1, lett. b), DPR 633/1972 ), sia a operatori economici comunitari non residenti.

I giudici tributari di II° accoglievano l'appello della società ricorrente ivi non residente, relativo ad un diniego di rimborso IVA richiesto ai sensi della Dir. 2008/9, richiamando l'art. 148 della Dir. IVA 2006/112 per il quale le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono non imponibili.

I giudici rilevavano, altresì, che già la Corte UE aveva affermato che il requisito della navigabilità in alto mare di una nave debba riferirsi ad imbarcazioni che sono adibite prevalentemente a tali tratte (v. C-291/18).

Coerente il tal senso anche l'Agenzia delle entrate per la quale, per poter eseguire delle operazioni di bunkeraggio in regime di non imponibilità ai fini IVA, la nave deve effettuare trasporto a pagamento di passeggeri o essere impiegata in attività commerciali, industriali e della pesca. Inoltre, per essere considerata…..

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VAT refund to the non-resident company excluded in respect of active operations in Italy.