Il primato del diritto unionale e il diritto di detrazione IVA per la Corte UE.
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Nel caso C-537/22 la Corte UE ribadisce che nelle frodi IVA di tipo carosello, fuori dai casi di partecipazione attiva del cessionario, non può essergli negata la detrazione a monte per mancate approfondite verifiche della posizione del fornitore le cui violazioni degli obblighi tributari non possono generare in capo all’acquirente una contestazione di evasione fiscale passiva, richiedendo invece che sia il soggetto pubblico ad individuare con precisione e provare gli elementi costitutivi della frode.
Nella causa C-537/22, la Corte UE torna nuovamente a pronunciarsi sul rapporto tra la detrazione dell'IVA sugli acquisti, quale espressione del più generale principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, in circostanze in cui si contesti al soggetto passivo acquirente scarsa diligenza nell'indagine circa il suo fornitore, ed il corrispondente perimetro entro il quale l'erario può disconoscere tale detrazione, escludendo l'onere in capo al cessionario di verifiche complesse e approfondite circa la sua controparte contrattuale.
La vicenda riguarda una società ungherese, operante nel commercio all'ingrosso, che aveva acquistato, nel medesimo Stato membro, diverse forniture per ufficio da un fornitore, oggetto di successive verifiche fiscali e dalle quali era emerso che questo non svolgeva alcuna attività...