Il ripristino dell’obbligazione doganale prescinde dalla natura non intenzionale dell’errore dell’autorità doganale.
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Con sentenza C-330/24, resa in materia di rimborso della fiscalità daziaria, la Corte UE ha interpretato l'art. 116, par. 7, del Codice Doganale dell'Unione (CDU) di cui al Regolamento UE 592/2013, nel senso di ritenere che nell'ipotesi in cui il rimborso (o lo sgravio) riconosciuto all'importatore sul maggior dazio previamente versato sia stato effettuato a causa di un errore da parte dell'autorità doganale, che ha accolto un'istanza dell'operatore economico di modifica della Classificazione doganale precedentemente veicolata in bolletta, ciononostante la Dogana può, entro il termine prescrizionale, recuperare il maggior dazio, senza poter scindere, quanto agli effetti, l'errore non intenzionale da quello intenzionale.
Il caso
La vicenda riguarda una società ceca (la ricorrente) che importava nel territorio doganale UE alcune merci e le classificava in dichiarazione doganale in una determinata voce della nomenclatura combinata (NC) contenuta nell'All. I del Regolamento CEE n. 2658/87, relativo alla.….