L’assenza di finalità specifica dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica e la possibilità di rimborso diretto all’Ufficio
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.
La vicenda origina da un contratto di somministrazione di energia elettrica dalla società somministrante alla società somministrata a seguito della costituzione di un rapporto contrattuale sino al 1° aprile 2012 (data di efficacia dell'abrogazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica dell'accisa), con contestuale versamento all'Erario da parte della società somministrante, dell'addizionale in questionesul prodotto venduto alla società somministrata, previa rivalsa su quest'ultima del tributo pagato, ai sensi dell'art. 16, c. 3, del D.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise - TUA).
Massima
Con sentenza resa in C-645/23 del 19 giugno 2025 su rinvio del giudice italiano, la Corte UE ha affermato che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, nel frattempo dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta n. 43 del 15 aprile 2025, sembra perseguire solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali e ……