L’utilizzo del metodo di fall back per la determinazione del valore in dogana
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Con sentenza resa dal Tribunale UE in T-296/25, i giudici hanno affermato che il metodo residuale di determinazione del valore in dogana, cd di fall back, disciplinato dall’art. 74, par. 3, del Codice Doganale dell’Unione, va interpretato nel senso che il prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale UE, comunicato dalla Dogana del Paese di esportazione alla Dogana UE nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale (qui l’Accordo UE/Canada), può essere qualificato come dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione ed utilizzato ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce…….