Origine non preferenziale e lavorazioni sostanziali: limiti probatori delle relazioni OLAF

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Fiscoetasse.

Con sent. 332/2026 la Cassazione, accogliendo parzialmente i motivi di ricorso della contribuente di cui si dà conto, ha ribadito un principio, di derivazione giurisprudenziale unionale, per il quale al fine di poter dichiarare l’origine non preferenziale della merce importata, non è sempre indispensabile dimostrare che a seguito della lavorazione sostanziale vi sia stato un cambio della voce doganale principale, dovendo altresì privilegiare la reale natura della trasformazione, che si richiede essere effettiva sostanziale, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche od economiche del prodotto…..

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Responsabilità fiscale del depositario nelle accise: la Corte UE amplia la nozione di debitore d’imposta.