Prestazioni di servizi: rapporto tra fatto generatore ed esigibilità IVA.

IVA

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La Cassazione interviene nuovamente in merito all'interpretazione dell'art. 6 c. 3 DPR 633/72, circa la dissociazione “giuridica” tra fatto generatore ed esigibilità dell'imposta in relazione alle prestazioni di servizi, concludendo che il fatto generatore dell'obbligazione tributaria è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione (Cass. 23 aprile 2025 n. 10693).

I fatti di causa

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di attività di verifica fiscale, emetteva avviso di rettifica con il quale contestava alla società contribuente, tra le numerose eccezioni, l'omessa fatturazione di operazioni imponibili.

Nel ricorso per Cassazione la società contestava che, contrariamente alla statuizione dei giudici di seconde cure, la gestione del servizio idrico cittadino concretizzasse una prestazione di servizio soggetta alla regola, identica per le somministrazioni periodiche o continuative di beni, per la quale le operazioni ai fini IVA si considerano compiute all'atto del pagamento del corrispettivo, di talché la CTR, in assenza di prove o indizi di pagamenti non fatturati, avrebbe dovuto ritenere illegittimo il recupero operato dall'Erario.

Le argomentazioni della Cassazione

Così brevemente riassunti i motivi di ricorso, la Cassazione qui argomenta nel senso di sostenere come la gestione del servizio idrico costituisca una prestazione di servizi e come tale sia riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 6 c. 3 DPR 633/72, ribadendo le proprie conclusioni già in precedenza raggiunte nella propria precedente sentenza n. 9064/2021 …..

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