Triangolari intra UE: esenzione IVA e sospensione d’accisa

IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Fiscoetasse.

Con sentenza resa in T-614/25, in merito ad una cessione triangolare IVA intra UE di prodotti soggetti ad accisa circolanti in sospensione di imposta, il Tribunale UE ha affermato che gli artt. 138, par. 1, 141 e 197, par. 1, della Dir. IVA 112/2006, devono essere interpretati nel senso che non consentono di esentare dall’IVA la prima cessione di merci, soggette ad accisa in regime sospensivo, effettuata da un soggetto passivo registrato ai fini IVA in un primo Stato membro ad un acquirente intermedio registrato ai fini IVA in un secondo Stato membro, nel caso in cui è dimostrato che, nell’ambito di tale operazione triangolare, il soggetto passivo registrato ai fini dell’IVA in un terzo Stato membro è debitore dell’IVA, è dimostrato che le merci sono effettivamente uscite dal primo Stato membro e sono state cedute nel terzo Stato membro, e soprattutto la seconda cessione abbia avuto luogo prima che fosse effettuato il trasporto intra UE, il quale non può più essere imputato alla prima cessione in favore del primo acquirente…..

Lo Studio Legale Damascelli assiste imprese italiane ed estere in materia di diritto doganale, fiscale e del commercio internazionale, nonché in tema sanzionatorio. I professionisti dello Studio sono a disposizione per analizzare il caso e definire, insieme a voi, la strategia più adeguata. Per richiedere un primo confronto operativo, puoi contattarci tramite i riferimenti indicati nella pagina dei contatti.

Avanti
Avanti

Videogiochi online: la CGUE esclude l’esenzione IVA e la qualifica di buono multiuso per l’oro in-game