Esclusa dalla base imponibile IVA la compensazione forfettaria a copertura delle perdite di esercizio

IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.

La Corte UE, con sentenza resa in C-615/23, ha interpretato gli artt. 2, par. 1, lett. c) e 73 della Direttiva IVA 2006/112, nel senso di escludere dalla base imponibile IVA una compensazione a posteriori di perdite finanziarie, il cui importo è limitato da un regolamento unionale e determinata non in funzione del numero di utenti, bensì in modo forfettario in funzione dei veicoli-km offerti, effettuata da un ente locale in favore di un soggetto passivo IVA, non costituendo tale sovvenzione il corrispettivo di una prestazione resa all'ente locale che effettua il pagamento, non avendo questo alcuna incidenza diretta sul prezzo del servizio reso al consumatore finale.

Il caso

Nella causa in commento, la Corte è stata investita della questione relativa al trattamento, ai fini IVA, della sovvenzione corrisposta da un ente pubblico ad un soggetto passivo IVA nell'interesse pubblico (si tratta della fornitura di un servizio di trasporto pubblico collettivo), ed a titolo di compensazione a copertura delle perdite derivanti dalla fornitura dei ……

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