Esclusa l’esigibilità delle accise nel caso di fittizietà della cessione
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Fiscoetasse.
Con la prima sentenza resa a seguito della riforma del Protocollo n. 3 dello Statuto della Corte di Giustizia per quanto riguarda i procedimenti di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, entrato in vigore il 1° settembre 2024 (v. il Reg. 2024/2019), il Tribunale UE, in T-534/24, ha interpretato l’art. 7 della Dir. 2008/118 nel senso che osta ad una norma interna che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
Ha escluso, quindi, l’applicabilità dell’art. 7, par. 2, della direttiva citata, il quale elenca le ipotesi tassative di immissione in consumo di un prodotto sottoposto ad accisa, ribadendo che (v. C‑96/22, p. 68), al di fuori di tali ipotesi, non si può ritenere che un determinato prodotto (sottoposto ad accisa) sia stato oggetto di un’immissione in consumo…..