Esenti i prodotti in sospensione da accisa se rispettate le condizioni sostanziali
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Con sentenza resa in T-361/25, nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione, a destinazione di un depositario autorizzato stabilito in uno Stato membro, nel caso in cui questi siano trasportati direttamente dai fornitori del venditore fino ai depositi fiscali dei suoi clienti situati nel medesimo Stato membro, il Tribunale UE ha di fatto escluso che una norma di uno stato membro possa pretendere l’esigibilità dell’imposta su tali prodotti e che possa altresì negare l’esenzione da accisa, per il solo motivo che manca o è stata redatta o trasmessa tardivamente la documentazione richiesta per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, laddove è stato accertato che tali prodotti siano stati effettivamente utilizzati a fini esenti e non vi è alcun indizio di evasione, abuso o frode fiscale…..