Invalidità dell’atto di recupero: contraddittorio e prova di resistenza

IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento IVA per violazione del contraddittorio endoprocedimentale solo se dimostra che la sua opposizione non sarebbe stata pretestuosa, fittizia o strumentale (cd. prova di resistenza): lo ha stabilito la Cassazione con Ordinanza 31 luglio 2026 n. 24329.

Con Ordinanza 31 luglio 2026 n. 24329, la Cassazione ha affermato che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per l’IVA e gli altri tributi armonizzati comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente supera la cd. prova di resistenza, altresì indicando difese concrete ed idonee a determinare un diverso esito del procedimento, senza che rilevi di per sé la natura “a tavolino” dell’accertamento. Nelle operazioni oggettivamente inesistenti l’Erario, una volta provata anche per presunzioni l’assenza dell’operazione, non deve dimostrare la malafede del contribuente, gravando su quest’ultimo l’onere di fornire prova effettiva dell’esistenza delle operazioni e dei relativi costi, non assolvibile con la mera regolarità formale di fatture, contabilità e pagamenti.

Fatti di causa

Alla società fu notificato un avviso d’accertamento con cui l’Agenzia delle entrate contestò il compimento di operazioni oggettivamente inesistenti e pertanto maggiori redditi e maggiore IVA.

In fase processuale il giudice regionale confermò le statuizioni di primo grado, ritenendo non violato il principio del contraddittorio lamentato dai contribuenti e dichiarando inammissibili le doglianze…..

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