Esenzione obbligatoria da accisa per i prodotti non destinati al consumo umano
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Con sentenza resa in T-381/25, il Tribunale UE ha affermato che il beneficio dell’esenzione dall’accisa armonizzata prevista dall’art. 27 della Direttiva 92/83, non può essere negato ad un operatore che fabbrica prodotti non destinati al consumo umano contenenti alcol etilico (ad esempio diluenti) con la sola motivazione che tale operatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che i prodotti erano poi utilizzati anche per il consumo umano. Ciò perché il criterio rilevante è la destinazione oggettiva del prodotto fabbricato (non destinato al consumo umano), non la mera conoscenza o prevedibilità di un uso successivo improprio da parte di terzi. Per negare l’esenzione, quindi, occorrono elementi che dimostrino che il prodotto stesso è destinato al consumo umano o che sussistono frodi/abusi concreti, non già semplici presunzioni basate sulla conoscibilità dell’uso finale……
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