I limiti alla detrazione dell’IVA a monte per la holding a fronte di servizi resi alle controllate che operano in regime di pro-rata.
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Con sentenza C-808/23, la Corte UE ha interpretato gli articoli 72 e 80 della Direttiva IVA 2006/112 nel senso che i servizi di gestione, forniti da una holding capogruppo alle proprie società figlie a titolo oneroso, non costituiscono sempre servizi unici ma, avendo ciascuno di essi un carattere proprio e identificabile, consentono di poter rivalutare la base imponibile sulla base del metodo valore normale previsto dall'art. 72, c. 1, di tale direttiva e non già mediante il secondo metodo di cui al c. 2 della medesima norma.
Il caso in commento ha interessato una società di capitali di diritto svedese, quale società madre di un gruppo la cui attività economica (svolta a titolo oneroso) consisteva nella gestione di immobili tramite un totale di 19 società figlie, le quali a loro volta svolgevano.….