Gruppo IVA: requisiti per la costituzione e rilevanza dei servizi infragruppo
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Nella Risp. AE 19 agosto 2025 n. 211 sono state esaminate le condizioni per costituire, in Italia, due distinti Gruppi IVA, all'interno di un medesimo Gruppo. Nella Risp. AE 20 agosto 2025 n. 216, invece, è stata esaminata la rilevanza IVA dei servizi tra stabili organizzazioni estere appartenenti alla stessa casa madre, quando quest'ultima partecipa a un Gruppo IVA in un altro Stato UE.
Il regime del Gruppo IVA, introdotto nel DPR 633/72 agli artt. 70-bis e seguenti, in attuazione dell'art. 11 Direttiva IVA 2006/112, consente di trattare come un unico soggetto passivo più entità giuridicamente indipendenti ma strettamente legate da vincoli finanziari, economici ed organizzativi, elencati nell'art. 70-ter del medesimo decreto, in tal modo neutralizzando ai fini IVA i rapporti infragruppo.
L'art. 70-bis DPR 633/72 (v. anche il DM 6 aprile 2018) stabilisce che possono costituire un Gruppo IVA, mediante opzione, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, tra i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (in mancanza anche di uno solo, non è consentito l'accesso al regime di Gruppo IVA). Il vincolo finanziario è definito all'art. 70-ter c. 1 decreto IVA, che richiede un rapporto di controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 c.c. (maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria), esistente almeno dal 1º luglio dell'anno precedente l'efficacia dell'opzione.
È inoltre previsto che tutti i partecipanti al Gruppo IVA debbano essere stabiliti nel territorio dello Stato, essendo escluse ipotesi di transnazionalità, consentendosi soltanto la costituzione di un Gruppo IVA tra soggetti nazionali qualora il loro vincolo finanziari……