I requisiti probatori delle cessioni intra UE ai fini della non imponibilità IVA.
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Con ordinanza n. 21617/2025, la Cassazione ha escluso la non imponibilità della cessione intra UE B2B di merci in assenza della dimostrazione, in capo al soggetto IVA nazionale cedente, della reale ed effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale e del loro ingresso in quello di altro Stato UE.
Il caso
La vicenda origina dalla notifica, nei confronti di una società, di alcuni avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva recuperato, per gli anni 2011-2012, l'IVA relativa ad operazioni di vendita di provviste e dotazioni di bordo per nautica da diporto, fatturate in regime di non imponibilitàex art. 41 del D.L. n. 331/93, quali cessioni intra UE.
I giudici di secondo grado avevano richiamato, in sentenza, la contestazione dell'Ufficio alla contribuente/cedente circa l'assolvimento della prova da parte di quest'ultima dei presupposti per l'applicabilità del regime di non imponibilità di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/93, considerando che non fosse sufficiente a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio nazionale e l'ingresso in quello di un differente Stato UE, la mera dichiarazione di consegna della merce al di fuori del territorio italiano, non avente data certa e firmata per ricevuta da parte di un soggetto che si era auto-qualificato come Capitano della nave.
Tale soggetto, altresì, secondo la ricostruzione dell'Ufficio, era privo di documentazione al riguardo, in uno all'assenza della prova circa lo status di soggetto passivo IVA dell'acquirente attraverso la dimostrazione che la sua partita IVA fosse valida per operazioni transfrontaliere nell'UE tramite il portale VIES.
I giudici di seconde cure avevano affermato che la Risposta ad interpello 141/2021, che aveva chiarito l'applicazione dell'art. 45-bis del Reg. UE di esecuzione 282 del 2011, introdotto dall'art. 1, n. 1), della Dir. UE 2018/1910 ed applicabile dal 1° gennaio 2020, avente ad oggetto la prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro, aveva confermato le ragioni della società ricorrente in primo grado relative alla prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intra UE, alle quali andava fatto espresso riferimento, in tal modo disattendendo le ragioni esposte dall'Ufficio accertatore.
Parte privata, inoltre, depositava in fase di legittimità due sentenze della Corte di giustizia tributaria di II grado con attestazione di passaggio in giudicato e con allegata memoria illustrativa eccepiva il giudicato esterno formatosi in relazione alle sentenze depositate in data 1° aprile 2025…..