Tax refund IVA ad acquirenti extra UE: la gestione è soggetta ad IVA.
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La gestione delle pratiche da parte del venditore per la restituzione degli anticipi IVA versati da acquirenti extra-UE, nell’ambito di operazioni esenti relative a beni successivamente esportati (tax refund per viaggiatori stranieri), rappresenta una prestazione di servizi autonoma rispetto alla cessione di beni; tale attività è soggetta ad IVA (CGUE 1 agosto 2025 C-427/23).
Il caso
La vicenda ha ad oggetto un’impresa ungherese che vendeva ad acquirenti non residenti nell’UE numerosi beni destinati all’esportazione dal territorio doganale UE, nei propri locali commerciali situati in Ungheria ed in prossimità della frontiera con la Serbia.
Tali operazioni, di norma, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 146 lett. b) Direttiva IVA 2006/112 e del correlato art. 8 c. 1 lett. b) DPR 633/72 in quanto cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’UE dall’acquirente non residente.
Dopo l’esportazione la venditrice procedeva alla restituzione agli acquirenti non residenti dell’intero importo dell’IVA indicato in fattura, versato come anticipo dell’IVA che sarebbe stata dovuta qualora l’esenzione in discussione non fosse stata applicata. Tuttavia, a titolo di gestione delle pratiche relative a tali restituzioni, l’impresa fatturava una commissione per un importo corrispondente al 15% dell’importo restituito. Nelle proprie dichiarazioni IVA la società venditrice, negli anni, ha sempre incluso i proventi derivanti da tali spese di gestione delle pratiche come remunerazione per servizi esenti.
A seguito di una verifica fiscale, che terminava con il recupero dell’IVA, l’Erario eccepiva che il servizio di gestione delle pratiche di rimborso dell’IVA non andava considerato quale se.….