Vendite a distanza di beni: le nuove regole IVA dal 1° luglio 2028.
Il podcast completo è disponibile su Mementopiu di Giuffrè.
Con la nuova Dir. 2025/1539/UE, le cui novità si applicheranno dal 1° luglio 2028, obbligando gli Stai membri UE a recepirle entro il 30 giugno 2028, sono state adottate nuove regole IVA sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.
Con le modifiche alla Dir. 2006/112/CE, le cui novità si applicheranno dal 1° luglio 2028, obbligando gli Stai membri UE a recepirle entro il 30 giugno 2028 per conformarsi alla medesima, sarà previsto che il fornitore o il fornitore presunto, quale gestore del market place di cui all’art. 14 bis Direttiva IVA, sarà considerato debitore dell’IVA all’importazione.
Tale qualifica sarà attribuita altresì al rappresentante fiscale nominato nello Stato membro di importazione quando il fornitore o il fornitore presunto non sono stabiliti nella UE, ma in un Paese terzo con il quale né l’Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca.
Una modifica di forte impatto fiscale potrà investire, altresì, i rappresentanti doganali indiretti che, a norma dell’art. 77, par. 3, Reg. 952/2013 (c.d. CDU), potranno essere chiamati a rispondere, in via solidale, oltre che della fiscalità daziaria di confine, anche di quella “interna” IVA, quando agiscono in qualità di rappresentante fiscale del debitore dell’IVA all’importazione, di fatto consentendo agli Stati membri di rendere responsabili in solido per l’assolvimento dell’IVA all’importazione i rappresentanti doganali indiretti che non agiscono in qualità di rappresentanti fiscali, al fine di garantire il pagamento dell’IVA all’importazione.
Ciò per effetto della novella dell’art. 205 Direttiva IVA in base al quale sarà consentito agli Stati membri di stabilire che una persona diversa dall’acquirente e dal debitore dell’imposta (leggasi rappresentante doganale indiretto) sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA all’importazione.