I limiti alla detrazione IVA in caso di abuso per omesso versamento del fornitore cancellato dal registro imprese
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Seac all-in fisco.
Con sentenza resa in C-121/24 la Corte UE, intervenendo in tema di responsabilità solidale IVA, ha affermato che questa può essere fatta valere in capo al committente/cessionario anche dopo che il debitore principale abbia cessato di esistere come soggetto di diritto, qualora sia dimostrata l’esistenza di un abuso e che il primo soggetto, pur esercitando il proprio diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che il debitore cedente/prestatore non avrebbe versato l’imposta.
La Corte conferma un impianto argomentativo già emerso in un suo ultimo precedente, di fatto valorizzando la solidarietà fiscale del terzo quale effetto diretto di un onere di conoscenza relativo al mancato pagamento di un’imposta correttamente dichiarata ma non versata, in tal modo equiparando tale vicenda ad una frode fiscale…..