I limiti all’utilizzo dei valori statistici delle banche dati per la rideterminazione del valore in dogana.

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Seac all-in fisco.

Con la sentenza nelle cause riunite C‑72/24 e C‑73/24, la Corte UE ha confermato la legittimità dell’approccio giuridico adottato dalla Dogana greca in materia di determinazione del valore doganale mediante metodi secondari, in presenza di fondati dubbi di sottofatturazione delle merci importate, laddove i verificatori nell’ambito di un controllo a posteriori in cui non era più possibile effettuare un controllo fisico delle merci ed il contraddittorio, regolarmente attivato, era rimasto senza esito, hanno escluso la possibilità di determinare il valore in dogana sulla base di quello di transazione, atteso che la descrizione delle merci contenuta nei documenti doganali risultava generica ed imprecisa. La Corte UE ha sì riconosciuto la legittimità, in questo specifico caso, dell’utilizzo di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione per la determinazione del valore, ricorrendo all’analogia ed ai principi generali del sistema (c.d. metodo di fall back), ma ha al contempo affermato che tali valori devono essere utilizzati solo in ultima istanza nonchè ribadito l’esclusione del ricorso a valori in dogana minimi e arbitrari o fittizi….

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La violazione sostanziale della doppia registrazione per reverse charge esclude il diritto di detrazione e legittima la correlata sanzione

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La base imponibile IVA per le comunicazioni al pubblico, in assenza di licenza, di opere protette dal diritto d’autore