La violazione sostanziale della doppia registrazione per reverse charge esclude il diritto di detrazione e legittima la correlata sanzione

IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.

La Cassazione, in contrasto con la giurisprudenza unionale ha concluso nel senso che il reverse charge “esterno” non esclude la rilevanza degli adempimenti formali, in quanto funzionali al controllo dell’Erario.

Massima

La Cassazione, con ordinanza n. 2147/2026, ribadito che il reverse chargeesterno” attribuisce al cessionario l’obbligo di assolvere l’IVA e, attraverso un meccanismo di doppia registrazione, gli riconosce il diritto di detrazione per pari importo, sicché il tributo non è effettivamente versato all’Erario, in contrasto con la giurisprudenza unionale ha concluso …..

Indietro
Indietro

L’Accordo di Partenariato Economico Unione europea – Mercosur

Avanti
Avanti

I limiti all’utilizzo dei valori statistici delle banche dati per la rideterminazione del valore in dogana.