La clausola di standstill e l’imponibilità IVA dei servizi extra UE delle agenzie di viaggio.
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.
Con sentenza resa in T‑221/25 il Tribunale UE è intervenuto in merito all’applicazione della clausola di standstill, prevista dall’art. 370 della Direttiva IVA 2006/112, in relazione l’applicazione dell’imposta alle prestazioni di servizi rese dalle agenzie di viaggio per i servizi turistici effettuati al di fuori della UE, affermando che il regime derogatorio non richiede una disposizione legislativa nazionale che preveda espressamente la deroga all’esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi citate.
L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, e l'allegato E, punto 15, della sesta direttiva n. 388/1977/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché l'articolo 370 e l'allegato X, parte A, punto 4, della direttiva…..