La regolarità sostanziale delle fatture o di documenti equipollenti ai fini della detrazione IVA
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando che, in merito alla detrazione dell’IVA, da un lato l’Erario non può limitarsi all’esame della sola fattura, dovendo altresì tener conto delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, dall’altro che incombe su colui che chiede la detrazione dell’IVA l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire tutti quegli elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Erario ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o meno la detrazione richiesta.
Massima
In merito alla detrazione dell’IVA, da un lato l’Erario non può limitarsi all’esame della sola fattura, dovendo altresì tener conto delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, dall’altro che incombe su colui che chiede la detrazione dell’IVA l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire tutti quegli elementi…..