La regolarità sostanziale delle fatture o di documenti equipollenti ai fini della detrazione IVA

IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando che, in merito alla detrazione dell’IVA, da un lato l’Erario non può limitarsi all’esame della sola fattura, dovendo altresì tener conto delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, dall’altro che incombe su colui che chiede la detrazione dell’IVA l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire tutti quegli elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Erario ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o meno la detrazione richiesta.
In merito alla detrazione dell’IVA, da un lato l’Erario non può limitarsi all’esame della sola fattura, dovendo altresì tener conto delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, dall’altro che incombe su colui che chiede la detrazione dell’IVA l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire tutti quegli elementi……

Lo Studio Legale Damascelli assiste imprese italiane ed estere in materia di diritto doganale, fiscale e del commercio internazionale, nonché in tema sanzionatorio. I professionisti dello Studio sono a disposizione per analizzare il caso e definire, insieme a voi, la strategia più adeguata. Per richiedere un primo confronto operativo, puoi contattarci tramite i riferimenti indicati nella pagina dei contatti.

Indietro
Indietro

La prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale unionale

Avanti
Avanti

La regolarità sostanziale delle fatture o di documenti equipollenti ai fini della detrazione IVA