L’IVA dei contributi pubblici e l’influenza sul prezzo di vendita.
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.
La questione del trattamento ai fini IVA dei contributi pubblici concessi a un soggetto passivo registrato ai fini IVA per ragioni di interesse generale è un tema ricorrente nella prassi tributaria degli Stati membri, a causa della sottile distinzione tra operazioni imponibili e operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta.
Se il contributo costituisce parte del corrispettivo per una prestazione resa dal soggetto passivo all'autorità erogante o ai suoi utenti, il soggetto passivo è tenuto ad assoggettare il contributo a IVA. Viceversa, se il contributo non rappresenta parte del corrispettivo per una prestazione (a favore dell'autorità erogante o dei suoi clienti), ma piuttosto un sussidio generale concesso al soggetto passivo, allora non si configura alcuna operazione imponibile e l'IVA non è dovuta.
Questa distinzione tra le due fattispecie è spesso difficile da determinare, come dimostrano le numerose pronunce della Corte di Giustizia UE sull'argomento (tra cui, C‑21/20, C‑573/18, C‑144/02, C‑184/00, C‑353/00, C‑384/95, C‑215/94, 102/86).
In uno dei casi più recenti (C-615/23), ad esempio, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un contributo erogato a una società pubblica di trasporto collettivo che riceveva un'indennità per coprire le perdite derivanti dall'erogazione dei servizi di trasporto, dove il pagamento non era calcolato in base al numero di utenti ma su base forfettaria, in funzione dei veicoli-KM offerti.
Dopo aver analizzato e illustrato i criteri per distinguere tra un contributo per una prestazione specifica e un sussidio generale indipendente da una prestazione, la Corte ha concluso che un'indennità retroattiva per perdite economiche, determinata non in ...