Ne bis in idem: escluso il cumulo di misura amministrativa coercitiva e pecuniaria.
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.
È illegittimo imporre contemporaneamente una sanzione pecuniaria elevata e la chiusura del locale se il giudice non può ridurre la pena o scegliere una misura più mite. Tale normativa viola TFUE, Direttiva IVA e Carta di Nizza. Si richiede il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni (CGUE 3 luglio 2025 C-733/23).
È illegittimo imporre contemporaneamente una sanzione pecuniaria elevata e la chiusura del locale se il giudice non può ridurre la pena o scegliere una misura più mite. Tale normativa viola TFUE, Direttiva IVA e Carta di Nizza. Si richiede il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni (CGUE 3 luglio 2025 C-733/23).
Le motivazioni del rinvio
La vicenda origina da un'ispezione fiscale dell'Erario bulgaro, nei confronti di una società che gestisce un locale commerciale, nel corso della quale i verificatori rilevavano la mancata emissione di giustificativi fiscali di cassa in relazione a ottantacinque operazioni di vendita.
Di conseguenza, venivano emessi altrettanti avvisi di accertamento di violazione amministrativa della legge sull'IVA e correlate decisioni sanzionatorie, oltre all'apposizione di sigilli al locale commerciale con relativo divieto di accesso per un periodo di quattordici giorni.
Il giudice del rinvio rilevava che, in caso di violazione della legge interna sull'IVA, è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria unitamente all'obbligo di disporre, per i medesimi fatti, una misura coercitiva di apposizione dei sigilli al locale interessato.
Osserva.….