Prezzi di trasferimento e detrazione IVA nelle prestazioni infragruppo intra UE.
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.
Con sentenza resa in C-726/23, la Corte UE ha affermato che la remunerazione dei servizi infragruppo, forniti dalla casa madre ad una propria controllata appartenente al gruppo, calcolata con il metodo del margine netto della transazione, conformemente alle raccomandazioni contenute nelle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, per tale motivo rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 della Direttiva IVA 2006/112.
Quanto al correlato diritto alla detrazione dell'IVA in capo alla controllata, la Corte ha altresì affermato la compatibilità, rispetto alla direttiva IVA, della richiesta veicolata dall'Erario al committente soggetto passivo di produrre ulteriori documenti, oltre alla fattura, al fine di provare l'esistenza delle prestazioni di servizi ivi menzionate nonché il loro utilizzo a valle ai fini delle operazioni soggette ad IVA (inerenza), purché la produzione di tali prove sia necessaria e proporzionata a tale scopo.
Il caso
La questione ha ad oggetto l'individuazione del trattamento fiscale da attribuire ai servizi infragruppo forniti dalla Casa madre, stabilita in uno Stato membro, nei confronti di una società figlia stabilita in differente Stato membro, alla luce delle indicazioni contenute nelle raccomandazioni formulate dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco.…..