Note di variazione IVA: concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale

IVA

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Riguardo alla quota di credito falcidiata (non ammessa al passivo) in una liquidazione giudiziale, derivante da un precedente concordato preventivo, è possibile emettere la nota di variazione IVA in diminuzione dalla data in cui il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo diventa definitivo (Risp. AE 3 novembre 2025 n. 276).

Il caso

In punto di fatto l'istante ha riferito di vantare un credito nei confronti di una società per la fornitura di merce per la quale erano state emesse e registrate le relative fatture. La ditta debitrice era stata ammessa al concordato preventivo omologato dal Tribunale, che prevedeva il pagamento del 10% del credito in favore dei creditori chirografari.

Il Tribunale, successivamente, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, senza avere preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato preventivo, a causa dell'intervenuta scadenza del termine annuale di cui all'art. 186 LF.

Nell'ambito della procedura liquidatoria, l'istante ha presentato domanda di ammissione al passivo per l'intero credito, accolta in parte dal Giudice Delegato che lo ha ridotto secondo la percentuale stabilita dal precedente piano di concordato.

A fronte di tale riduzione, l'istante ha ritenuto che il proprio credito fosse stato dichiarato formalmente estinto per la parte coperta dalla falcidia concordataria, con conseguente definitivo venir meno di qualsivoglia obbligo giuridico del debitore verso l'istante, limitatamente a tale porzione di credito (il 90%)……..



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