L’assenza di finalità specifica dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica e la possibilità di rimborso diretto all’Ufficio.
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.
Con sentenza resa in C-645/23 del 19 giugno 2025 su rinvio del giudice italiano, la Corte UE ha affermato che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, nel frattempo dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta n. 43 del 15 aprile 2025, sembra perseguire solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali e non già una finalità specifica , richiesta dall'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118 quale prima condizione per l'introduzione di altre imposte indirette , nonostante rispetti la seconda condizione, dal momento che segue le medesime norme in materia di accertamento, liquidazione e riscossione applicabili all'accisa sull'energia elettrica, dimostrando di essere stata concepita fin dall'inizio come un'imposta conforme alle norme fiscali unionale applicabili per le accise.
Dall'assenza della prima condizione discende l'obbligo dello Stato membro di garantire al consumatore finale il rimborso dell'imposta contraria al sistema unionale, veicolabile anche direttamente nei confronti di dell'Agenzia delle entrate, qualora il rimborso richiesto al fornitore si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati.
Il caso
La vicenda odierna origina da un contratto di somministrazione di energia elettrica dalla società somministrante alla società somministrata a seguito della costituzione di un rapporto contrattuale sino al 1° aprile 2012 (data di efficacia dell'abrogazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica dell'accisa), con contestuale versamento all'Erario da parte …....