Reverse charge in assenza dei requisiti sostanziali: confermata l'indetrabilità IVA

IVA

L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

Anche nelle operazioni sottoposte al regime del reverse charge, il diritto alla detrazione IVA viene meno quando le operazioni sono soggettivamente inesistenti, se accompagnate dalla consapevolezza del cessionario circa la natura fraudolenta dell'operazione (Cass. 15 settembre 2025 n. 25256).

I fatti di causa

Una società era destinataria di un avviso di accertamento per aver detratto illegittimamente l'IVA, in quanto riferibile a fatture emesse per operazioni inesistenti, emesse dai propri fornitori che, seppur titolari di partita IVA, risultavano privi di ogni struttura operativa, in quanto non avevano mai istituito scritture contabili obbligatorie, non presentavano dichiarazioni fiscali, non effettuavano versamenti con modelli F24 e soprattutto mancavano di organizzazione contabile, di dipendenti, di mezzi di trasporto nonché di risorse finanziarie per movimentare le notevoli quantità di merci fatturate.

La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo (erroneamente) che l'applicazione del meccanismo del reverse charge rendesse neutre le operazioni ai fini IVA, impedendo quindi qualsiasi contestazione dell'Erario di operazione in frode all'IVA, ma tale orientamento è stato poi smentito dalla Cassazione in ordinanza.

Le argomentazioni della Cassazione.

La Cassazione ha quindi ribadito che l'imposta concernente le operazioni di cessione compiute in regime d'inversione contabile (c.d. reverse charge), ancorché effettuate sotto l'apparente osservanza dei requisiti formali, è indetraibile in caso di violazione degli obblighi sostanziali, ove venga meno la corrispondenza, anche soltanto soggettiva, dell'operazione…..

Indietro
Indietro

Diritti doganali e garanzie: si semplifica

Avanti
Avanti

La confisca doganale tra proporzionalità della sanzione e tutela erariale: la sentenza della Corte costituzionale n. 93/2025