Società di comodo e rispetto della neutralità dell’IVA

IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidiano più di Giuffrè.

Con l'ordinanza 9876/2026, la Cassazione recepisce l'orientamento della Corte UE (C-341/22) sulla neutralità IVA, disapplicando la disciplina nazionale sulle società non operative. La sentenza chiarisce che il diritto alla detrazione non può essere negato sulla base di meri parametri quantitativi di ricavo, ma richiede una valutazione della realtà effettiva dell'attività economica.

Nel 2012 la società contribuente (in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese nel 2013) chiedeva all’Ufficio il rimborso delle imposte versate negli anni precedenti, allegando di essere stata non operativa per i primi due anni e di essere stata esente, per l’anno 2010, dal test di operatività delle società non operative, a causa dell’assenza di immobilizzazioni materiali (stante la demolizione dello stabile in cui avrebbe dovuto svolgersi l’attività d’impresa).

L’Agenzia negava il rimborso, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, qualificando la società come non operativa, per assenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi. L’Ufficio, quindi, disconosceva il credito IVA ai sensi dell’art. 30, c. 4, della L. 724/1994, ai sensi del quale qualora per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto... l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai …..

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Shell companies and compliance with VAT neutrality

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