Soggetto ad accisa il prodotto energetico bruciato per il contenuto termico

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Con sentenza resa in T-562/25, il Tribunale UE ha stabilito che l’uso di propano nei test di un bruciatore in condizioni reali rientra nella nozione di impiego come combustibile per riscaldamento ai sensi dell’art. 2, par. 4, lett. b), primo trattino, della Dir. 2003/96. È irrilevante, ai fini della non applicazione dell’accisa, che il calore prodotto non sia successivamente recuperato o utilizzato, dato che ciò che conta è che il propano venga bruciato per sfruttarne il contenuto termico nel processo di prova, così da simulare condizioni operative reali e ottenere dati di misurazione significativi.

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