La nuova disciplina della rappresentanza doganale diretta.

La recente pubblicazione della Circolare n. 22/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segna un momento di significativa evoluzione nella disciplina della rappresentanza doganale, introducendo un framework normativo sostanzialmente rinnovato per l’abilitazione alla rappresentanza diretta.

Novità Normative

L’intervento normativo si inserisce nell’ambito dell’attuazione dell’All. 1 del D.Lgs. n. 141/2024 (DNC - disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione), che ha proceduto al riallineamento dell’istituto della rappresentanza doganale alle disposizioni del Codice Doganale dell’Unione (CDU - Regolamento UE n. 952/2013). Il nuovo impianto normativo, disciplinato dagli articoli 31, 32 e 33 delle DNC, sostituisce integralmente il precedente articolo 40 del TULD, introducendo modifiche strutturali di particolare rilevanza sistematica.

La Circolare, implementando la Determinazione Direttoriale prot. n. 506849 del 25 luglio 2025, definisce con precisione gli standard minimi di competenza e le qualifiche professionali necessarie per l’esercizio della rappresentanza diretta, rispondendo all’esigenza di armonizzare la disciplina nazionale con i principi unionali in materia.

La dicotomia rappresentanza diretta-indiretta: profili applicativi

Il nuovo sistema mantiene la distinzione fondamentale tra rappresentanza diretta e indiretta, già delineata dall’articolo 18 del CDU. Tuttavia, introduce un elemento di significativa discontinuità: mentre la rappresentanza indiretta rimane liberamente esercitabile, la rappresentanza diretta è ora subordinata al rilascio di una specifica abilitazione amministrativa.

Questa scelta del legislatore delegato, esercitata nell’ambito della facoltà riconosciuta dall’articolo 18, paragrafo 3, del CDU, risponde evidentemente all’esigenza di garantire standard qualitativi elevati nell’esercizio di una forma di rappresentanza che, comportando l’agire in nome e per conto del rappresentato, presenta profili di maggiore complessità sotto il profilo della responsabilità giuridica.

Particolarmente significativa appare la previsione che vieta la sub-rappresentanza nel caso di operatori non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione: il rappresentante indiretto nominato dall’operatore extra-UE non può, a sua volta, nominare un terzo soggetto come rappresentante doganale, dovendo agire direttamente per conto dell’effettivo importatore della merce (v. art. 18, par. 1, CDU).

Requisiti per l’abilitazione: standard minimi e qualifiche professionali

Il fulcro della riforma risiede nella definizione dei requisiti di abilitazione, articolati su tre distinti parametri valutativi:

a) Requisiti soggettivi: l’assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, con riferimento specifico alle fattispecie previste dall’articolo 33, comma 1, lettere c) e d), nell’arco dei tre anni antecedenti la richiesta.

b) Affidabilità operativa: l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, con particolare riferimento alle infrazioni commesse nell’ambito dell’attività doganale. La Circolare precisa che l’accertamento avverrà mediante consultazione delle banche dati dell’Agenzia, ponderando le infrazioni in rapporto all’operatività del richiedente.

c) Competenza tecnica: il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali, per i quali la Determinazione Direttoriale prevede due alternative percorsi di qualificazione.

Gli standard minimi di competenza

L’assolvimento del requisito di competenza tecnica può avvenire attraverso due modalità alternative, evidenziando un approccio bilanciato tra esperienza pratica e formazione teorica:

·     il requisito riferito agli “standard minimi di competenza” si intende assolto con l’espletamento, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta. Un numero pari ad almeno il 30% annuo delle suddette 300 dovrà consistere in dichiarazioni doganali per il regime di immissione in libera pratica. Non rientrano nel conteggio del richiesto 30% annuo le dichiarazioni semplificate di importazione (H7) per merci di modico valore.

·     il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia.

Soggetti privilegiati e procedure semplificate

Il sistema riconosce una posizione privilegiata a tre categorie di operatori - spedizionieri doganali, C.A.D. e operatori AEO - per i quali i requisiti si considerano automaticamente assolti. Questa scelta appare coerente con la natura professionale di tali soggetti, già sottoposti a specifici regimi autorizzatori.

La procedura di rilascio presenta elementi di semplificazione amministrativa significativi: per i soggetti privilegiati, l’abilitazione può essere rilasciata contestualmente all’ottenimento del titolo professionale/autorizzazione/status, mentre per gli altri soggetti è previsto un procedimento istruttorio presso l’ufficio doganale competente, con termine massimo di 120 giorni per la conclusione, a seguito del quale, in caso di conclusione positiva dell’attività istruttoria, l’ufficio locale provvede, qualora il soggetto abilitato non ne sia già titolare, a rilasciare il codice EORI ai sensi dell’art. 9 del CDU.

Obblighi di mantenimento dei requisiti e controlli

Il sistema introduce specifici obblighi per il mantenimento dell’abilitazione: attività dichiarativa minima di 100 dichiarazioni annue e frequentazione biennale di percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore. Questi requisiti evidenziano la volontà di garantire un aggiornamento professionale continuo e un’operatività effettiva del soggetto abilitato. 

L’obbligo di comunicazione tempestiva di ogni elemento che possa comportare la perdita dei requisiti trasferisce sul titolare dell’abilitazione un dovere di cooperazione con l’amministrazione, coerente con i principi di leale collaborazione.

Aspetti sanzionatori: sospensione e revoca

La disciplina sanzionatoria mantiene la distinzione tra sospensione e revoca, introducendo però significative modifiche procedurali. La sospensione, di competenza del Direttore Territoriale, non può superare i sei mesi, mentre la revoca segue un procedimento differenziato a seconda delle cause scatenanti.

Particolarmente rilevante è la previsione che, per gli spedizionieri doganali, la sospensione o revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta comporta automaticamente la sospensione o revoca della patente professionale, evidenziando l’inscindibilità dei due istituti.

Impatti sulla pratica professionale

La nuova disciplina rappresenta un significativo passo verso la professionalizzazione del settore, introducendo elementi di selezione qualitativa che potrebbero comportare un restringimento del numero di operatori abilitati alla rappresentanza diretta. Questo orientamento, se da un lato può garantire standard qualitativi più elevati, dall’altro potrebbe generare criticità in termini di concorrenza e accessibilità dei servizi.

L’impianto normativo dimostra una notevole attenzione agli aspetti procedurali e alle garanzie del contraddittorio, prevedendo specifici termini per integrazioni e osservazioni. Tuttavia, restano da chiarire alcuni aspetti applicativi, particolarmente in relazione alla valutazione delle violazioni gravi o ripetute e ai criteri di ponderazione dell’operatività del richiedente.

La riforma, nel complesso, si inscrive in un più ampio processo di modernizzazione dell’amministrazione doganale italiana, orientato verso standard europei di efficienza e qualificazione professionale, e rappresenta un banco di prova significativo per la capacità del sistema di conciliare esigenze di liberalizzazione e controllo qualitativo.

Indietro
Indietro

Cessioni IVA intra UE di energia elettrica

Avanti
Avanti

L’accordo di partenariato UE-Mercosur.