Il disconoscimento della detrazione IVA per fatture inesistenti
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In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ribadendo che, di fronte alla contestazione di mera "cartolarità" dell'operazione, il contribuente non può limitarsi a esibire la fattura o a dimostrare la regolarità formale delle scritture contabili per fondare il proprio diritto alla detrazione dell'IVA (Cass. 15845/2026).
I fatti di causa
Il caso sottoposto riguarda l’originario disconoscimento del credito IVA, vantato dalla società contribuente in relazione all’acquisto di un immobile nell’ambito di una ampia frode attuata da un gruppo di società, prive di autonoma struttura operativa e amministrativa, facenti capo ad un unico dominus (persona fisica), attraverso un piano sistematico di compravendite immobiliari infragruppo in base al quale le società cedenti omettevano il versamento dell’imposta e quelle acquirenti maturavano ingenti crediti IVA.
I giudici di seconde cure specificavano, altresì, che la contribuente non avesse offerto elementi idonei a contrario (in particolare riferivano che la circostanza che non tutte le società coinvolte nella frode fossero riconducibili alla persona fisica intestataria, alcune delle quali collegate al fratello di questa, non contrastava con l’accertamento operato, in base al quale la gestione delle società da parte del primo non escludeva anche la partecipazione familiare dello stesso).
Il disconoscimento del credito IVA per fatture inesistenti
L’Agenzia ricorrente ha eccepito la violazione, da parte della CTR, degli artt. 19 e 21, c. 7, del DPR IVA 633/72, sostenendo che, a fronte di una accertata oggettiva inesistenza della transazione immobiliare, quale strumento per realizzare l’evasione fiscale contestata alla contribuete.….