IVA dovuta dall’app store quale intermediario opaco di servizi elettronici forniti in nome proprio ma per conto dello sviluppatore.

IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Seac all-in fisco.

Con sentenza C-101/24, la Corte UE ha ribadito il rapporto giuridico tra l’art. 28 della Dir. IVA 2006/112 e l’art. 9 bis del suo Reg. di esec. 282/2011, affermando che la prestazione di servizi per via elettronica a consumatori finali, resa dal gestore tramite la sua app store nei confronti dello sviluppatore del gioco, per “finzione giuridica” assoluta non può escludere l’applicazione di detto art. 28 per il solo motivo che le conferme d’ordine fornite dal gestore (commissionario) ai clienti finali designino lo sviluppatore (committente) come prestatore e indichino l’aliquota IVA applicabile nello Stato membro in cui quest’ultimo è stabilito. Di conseguenza la prestazione B2B è territorialmente rilevante nel Paese del gestore e lo sviluppatore, per conto del quale agisce l’app store, non è tenuto al pagamento dell’IVA anche qualora il primo lo abbia designato come prestatore del servizio…..

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Cessione di case prefabbricate chiavi in mano con aliquota IVA agevolata

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L’assenza di finalità specifica dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica e la possibilità di rimborso diretto all’Ufficio.