L’improprio utilizzo del criterio della gratuità come discrimine tra spese di pubblicità e di rappresentanza ai fini della detrazione IVA.
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Con Ordinanza 25143/2025 la Cassazione ha affermato che il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, consentendo la detrazione IVA solo in caso di diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, escludendo che le spese sostenute per una manifestazione premio siano connotate da una forte caratterizzazione commerciale che consente di assimilarle alle spese pubblicitarie. In tal modo, però, la Corte si allontana sia dai propri precedenti sia da quelli della Corte UE, la quale garantisce sempre il diritto alla detrazione IVA, fuori dai casi accertati di frode, dovendo il legislatore statale riconoscere l’impermeabilità dei presupposti applicativi dell’IVA rispetto alle regole giuridiche predisposte ai fini delle imposte dirette, essendo la prima soggetta a differenti ed intangibili canoni ermeneutici individuati dal legislatore unionale…..